Testo estratto da www.disabili.com
Prendersi cura di un familiare non autosufficiente è un compito molto impegnativo: sono tante le difficoltà che affrontano le persone che conciliano il lavoro al ruolo di assistente familiare.
Forse alcuni non sanno che in alcuni casi è possibile assumere a tutti gli effetti il familiare, coniuge, parente o affine che presta l’assistenza, pagandogli un regolare stipendio, versando i contributi che gli spettano e, talvolta, ricevendo un rimborso dal proprio Comune.
Il lavoro domestico – É la legge del 31 dicembre 1971, n. 1403 a disciplinare questa possibilità stabilendo che “I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura” sono soggetti a:
- assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria
- alle norme sugli assegni familiari
- all’assicurazione contro le malattie
- all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
La normativa apre la possibilità di assunzione a coniugi e familiari nell’affermazione: “l’esistenza di vincoli di parentela od affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo” dando così la facoltà di stipulare regolari contratti di lavoro domestico tra familiari, coniugi e parenti.
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